La legge di conversione del decreto Sviluppo ha modificato le disposizioni in tema di "pre-concordato" contenute nell’articolo 161 della Legge fallimentare, come emendato dallo stesso decreto.
L’impresa in crisi può depositare al tribunale competente la sola domanda di ammissione al concordato preventivo e riservarsi di produrre poi la proposta concordataria, il piano e l’ulteriore documentazione richiesta dalla legge, venendo così a beneficiare - in pendenza del termine per il deposito dell’ulteriore documentazione - della protezione del proprio patrimonio in ragione del blocco delle azioni esecutive e cautelari. (...segue)
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Ultima Modifica: 13/08/2012