In ossequio al criterio direttivo di cui all’art. 3, comma 2, lett. g), L. n. 366/2001, secondo cui il legislatore delegato avrebbe dovuto «disciplinare condizioni e limiti per l’emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione all’investimento in quote di capitale», la legge di riforma del diritto societario, ha innovato radicalmente il sistema previgente (nel cui contesto la raccolta del capitale di debito mediante emissione di titoli era vietata e quindi la s.r.l. era ‘‘condannata’’ a ricorrere al credito bancario, con la conseguenza di poter fare affidamento quasi esclusivamente sulle risorse dei propri soci), tentando di agevolare la ricerca e l’ottenimento di finanziamenti da parte della societa` a responsabilita` limitata mediante la possibilita` di «emettere titoli di debito» (art. 2483 c.c., d’ora innanzi, ‘‘Tdd’’), e cioe` di ricorrere alla tecnica cartolare per permettere la liquidazione del credito, incorporato nei Tdd, nel mercato secondario dei titoli che, in tal modo, si potrebbe originare. (... segue)
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Ultima Modifica: 28/04/2016