Una società con sede legale in uno Stato Ue può trasferire la sua sede “legale” in altro Stato Ue senza trasferire la sua sede “effettiva” (in sostanza, la sua direzione generale e i suoi stabilimenti produttivi); non sono conformi al diritto Ue le norme di uno Paese membro che subordinano il trasferimento intracomunitario della sede di una società al previo svolgimento di una procedura di liquidazione nello Stato Ue dal quale tale società si trasferisce.
Così la Corte di Giustizia Ue, nella sentenza del 25 ottobre 2017 che ha deciso la causa C-106/16, originata dal diniego della magistratura polacca al trasferimento in Lussemburgo della sede legale di una società. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 03/10/2018