La materia del quorum necessario nelle assemblee delle societa` di capitali per decidere l’approvazione del progetto di fusione o di scissione (articoli 2502 e 2506 ter del Codice civile) sollecita una particolare questione nei casi in cui, per effetto dell’operazione di fusione/scissione:
a) la societa` incorporante (gia` preesistente alla fusione o di nuova costituzione) o la societa` beneficiaria della scissione (anch’essa gia` preesistente alla scissione o di nuova costituzione) vengano ad assumere uno statuto recante clausole nuove o difformi rispetto a quelle contenute nello statuto della societa` incorporanda o scindenda;
b) lo statuto della societa` incorporanda o scindenda disponga che le modifiche allo statuto stesso si adottino, in genere, con un dato quorum (poniamo il 51 per cento), inferiore tuttavia rispetto al quorum (poniamo il 66 per cento) disposto per modificare certe particolari clausole dello statuto stesso (e cioe` proprio quelle che ricevono innovazioni nello statuto della societa` incorporante o beneficiaria della scissione). (...segue)
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Ultima Modifica: 18/05/2004