Anche le societa` agricole, a loro volta, hanno l’ opportunita` di acquisire la qualifica di Iap, ovvero di imprenditore agricolo professionale (con la conseguente applicazione del relativo regime fiscale) a condizione che la compagine sociale o l’organo amministrativo presentino una delle seguenti composizioni soggettive:
nelle societa` di persone e` necessario che almeno un socio (il quale puo` anche non essere amministratore della societa`) sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (nelle societa` in accomandita si deve trattare necessariamente di un socio accomandatario);
nelle societa` cooperative almeno un quinto dei soci deve possedere la qualifica di Iap;
nelle societa` di capitali la qualifica di Iap deve essere posseduta da almeno un amministratore. (...segue)
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Ultima Modifica: 15/07/2004