Il netto divario segnato dal Codice civile tra mondo dell’impresa e mondo della professione e, quindi, l’impossibilità di svolgere in forma societaria l’esercizio della libera professione ha trovato un’esplicita affermazione nella legislazione speciale (legge 1815/1939, «Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza») il cui articolo 2 sanciva che «è vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma ... società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria». (...segue)
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Ultima Modifica: 01/06/2004