Secondo il nuovo testo dell’articolo 2443 del Codice civile, la delega all’organo amministrativo di aumentare il capitale sociale (per un ammontare determinato dall’ assemblea dei soci e per un periodo non eccedente i cinque anni) puo` comprendere anche la facolta`: a) di deliberare un aumento di capitale da liberare mediante conferimento in natura; b) di deliberare un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, quando lo "esiga" l’ interesse della societa`. (...segue)
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Ultima Modifica: 01/04/2004