Si` alla limitazione del diritto di recesso nelle societa` per azioni. Almeno in certi casi e a determinate condizioni. Fari puntati cosi` sul 30 giugno 2004, un’ altra delle scadenze cruciali previste dalla disciplina transitoria recata dalla riforma del diritto societario. Dispone infatti il nuovo articolo 223 vicies ter delle disposizioni transitorie del Codice civile che «non si applica la lettera e) del primo comma dell’ articolo 2437 del codice alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma del medesimo articolo, purche´ deliberata entro il 30 giugno 2004». (...segue)
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Ultima Modifica: 06/06/2004