È nulla, e quindi priva di effetto, la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale non preveda che la nomina degli arbitri sia rimessa a un soggetto estraneo alla società stessa (come prescritto dall’articolo 34, comma 2, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, la legge di riforma del diritto societario), e ciò anche qualora si tratti della rimessione della controversia a un arbitrato irrituale.
È quanto ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 22008 del 28 ottobre 2015, che ricalca altra recente giurisprudenza (Cassazione n. 15892/2011 e n. 17287/2012) andata in segno contrario a decisioni di data anteriore. (...segue)
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Ultima Modifica: 11/05/2016