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SOCIETA' TRA AVVOCATI - Le particolarità della StA rispetto alla StP


La legge 4 agosto 2017, n. 124 (la "legge sulla concorrenza") contiene anche la nuova normativa della società tra avvocati e cioè la disciplina dell’esercizio in forma societaria della professione forense, materia anteriromente regolamentata per i professionisti in generale dalla legge 183/2011 (introduttiva nel nostro ordinamento delle Stp, le società tra professionisti) e dal Dlgs 96/2001, la legge che specificamente regolamentava le società tra avvocati.

La prima grande differenza tra la società di avvocati del Dlgs 96/2001 rispetto a quella della legge sulla concorrenza è quella attinente la forma societaria: mentre nel Dlgs 96 si parlava di una società professionale che aveva la sua matrice nella Snc, ora invece la legge sulla concorrenza allude a una società che può essere indifferentemente una società di persone, una società di capitali oppure una società cooperativa, così come d’altronde è previsto dalla legge 183/2011 in ordine alle Stp diverse da quelle tra avvocati.

Si apre quindi la strada alla società tra avvocati organizzata nella forma della Spa: soluzione cui senz’altro saranno attenti i grandi studi legali internazionali operanti in Italia che, con ciò, acquisiranno il beneficio della responsabilità limitata dei soci, la possibilità di ambire a governance diverse (come il sistema monistico anglosassone o il sistema dualistico germanico) da quella “tradizionale” caratterizzata dalla presenza di un consiglio di amministrazione con funzioni gestorie e da un collegio sindacale con funzioni di controllo.

Forme di governance, in sostanza, analoghe a quelle adottate dalle rispettive “case-madri”, per lo più basate in Inghilterra, Stati Uniti e Germania.

Rimanendo sempre in materia di amministrazione, la società di avvocati prevista dalla legge sulla concorrenza presenta una significativa differenza rispetto alle “normali” Stp e pure rispetto alla società tra avvocati di cui al Dlgs 96/2001: infatti, nella legge sulla concorrenza si parla di affidamento dell’amministrazione solo a soci, mentre chi amministra una Stp non deve necessariamente essere un socio; nel Dlgs 96/2001, invece, si prevede che l’amministratore sia socio, ma si consente allo statuto di ipotizzare soluzioni diverse. (... segue)


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Ultima Modifica: 24/07/2018