Solo dal 2012, e cioè dall’entrata in vigore della legge 183/2011 (quella che ha introdotto le società tra professionisti, Stp), è lecito che l’attività di progettazione di ingegneria civile, interamente rientrante nell’attività professionale tipica dell’ingegnere e dell’architetto, sia svolta, oltre che da questi professionisti (individualmente o nella forma della studio associato), anche da una società tra professionisti (Stp) o da una società di ingegneria, e cioè dalla società disciplinata dapprima dalla legge 109/1994 e poi dal Dlgs 163/2006 e oggi dal Dlgs 50/2016.
Anteriormente all’entrata in vigore della legge 183/2011, la società di ingegneria poteva bensì effettuare attività di progettazione e direzione dei lavori, ma solo nell’ambito dei «lavori pubblici» e non in dipendenza di committenze private.
Sono queste le conclusioni cui giunge la Cassazione nella sentenza 7310 del 22 marzo 2017. (... segue)
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Ultima Modifica: 21/03/2018