Si configura il trasferimento di un ramo di azienda nel caso in cui la cessione abbia a oggetto anche solo un gruppo di dipendenti, purché dotati di particolari competenze e che siano stabilmente coordinati e organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili; in presenza di questi elementi si realizza, pertanto, una successione legale del contratto di lavoro.
Sono queste le parole con le quali la Cassazione (sentenza 7121 del 12 aprile 2016) ha ritenuto applicabile l’articolo 2112 del Codice civile (secondo cui in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano) a una fattispecie in cui un gruppo di lavoratori era stato riassunto da un nuovo appaltatore di servizi subentrato a un precedente il quale aveva provveduto al licenziamento di quegli stessi lavoratori. (... segue)
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Ultima Modifica: 23/03/2017