Anche in tema di azioni proprie, oltre che nella materia dei conferimenti nel capitale di società per azioni, il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri in recepimento della direttiva 2006/68/CE (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 agosto 2008), modifica aspetti cruciali.
Innanzitutto, viene sostituito il terzo comma dell’articolo 2357 del Codice civile: prima della modifica la norma in questione disponeva che il valore nominale delle azioni proprie non poteva eccedere «in nessun caso» la decima parte del capitale sociale della società acquirente. (…segue)
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Ultima Modifica: 17/08/2008