Convivenza

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SUCCESSIONI - L'eredità nella convivenza e nella unione civile


Una delle più rilevanti conseguenze della entrata in vigore della legislazione in materia di unione civile e di convivenza di fatto, è senz’altro in materia di interessi ereditari dei componenti di queste nuove forme di vita in comune.

Anteriormente alla nuova normativa, solo dal matrimonio originavano diritti successori in capo al membro superstite della coppia: nessun diritto successorio (tranne il diritto di subentro nel contratto di locazione stipulato dal defunto) scaturiva, in capo al componente superstite di una coppia di conviventi non sposati, con riguardo al patrimonio lasciato dal componente defunto della coppia in questione.

Con la nuova legge lo scenario muta radicalmente: se il superstite di una coppia di conviventi di fatto continua, come prima, a non maturare alcun diritto nella successione del convivente defunto, invece il partecipe di una unione civile acquisisce la stessa posizione che nel matrimonio compete al coniuge superstite; in particolare:

- in mancanza di testamento, il componente dell’unione civile acquisisce lo status di successore legittimo e, quindi, il diritto a conseguire una quota dell’eredità e ad abitare vita natural durante nella casa già adibita a residenza dei componenti dell’unione civile;

- il componente dell’unione civile acquisisce lo status di successore necessario e, quindi, il diritto di contestare le donazioni e le disposizioni testamentarie che non gli permettano di acquisire una quota del patrimonio del defunto risultante dalla somma di quello lasciato dal defunto alla sua morte e di quello che il defunto medesimo abbia fatto oggetto di donazione durante la sua vita. (... segue)


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Ultima Modifica: 11/01/2018