Con l'espressione “chiamati ulteriori” si intendono individuare coloro che subentrano in luogo del primo chiamato nel diritto di accettare l'eredità qualora questi non voglia (ad esempio perchè il patrimonio ereditario è oberato di debiti e quindi il chiamato rinuncia all'eredità) o non possa (ad esempio perchè morto prima del de cuius che l'ha nominato nel suo testamento) accettare l'eredità medesima.
Il codice civile dispone diversi meccanismi sostitutivi: la sostituzione, la rappresentazione, l' accrescimento.
La sostituzione. Il de cuius può innanzitutto prevedere nel suo testamento l'eventualità che l'erede o il legatario da lui istituiti non possano (perchè ad esempio deceduti prima del de cuius) o non vogliano (ad esempio per rinuncia) accettare l'eredità o conseguire il legato. In tali casi il testatore può infatti nominare altri soggetti (chiamati ulteriori) che subentrino ai primi chiamati nel diritto di accettare l'eredità o di conseguire il legato: questa operazione prende il nome di sostituzione ordinaria.
Pertanto il testatore Mario può scrivere nel suo testamento: "Lascio tutto il mio patrimonio a Caio ma, se egli non può o non vuole accettare l'eredità, gli sostituisco Antonio". In tal caso, all'apertura della successione, si ha che Caio (sempre che sia ancora in vita) è il primo chiamato: se egli accetta l'eredità, Antonio non consegue nulla, ma se rinuncia (oppure, addirittura, se Caio è premorto rispetto a Mario) l'istituzione ereditaria si sposta su Antonio, che è il chiamato ulteriore.
La rappresentazione. Se il chiamato all'eredità non può o non vuole accettare l'eredità o il legato e non vi è un testamento nel quale il de cuius abbia disposto il già descritto criterio della sostituzione, il chiamato ulteriore può essere individuato mediante la cosiddetta "rappresentazione", se ricorrono le seguenti condizioni:
a) il primo chiamato deve avere discendenti legittimi o naturali;
b) il primo chiamato deve essere figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale del defunto oppure fratello o sorella del defunto stesso.
Se dunque ricorrono tali presupposti, i discendenti del primo chiamato (denominati "rappresentanti") subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente (detto "rappresentato") che non voglia o non possa accettare l'eredità dimessa dal de cuius.
L’accrescimento. Se dunque non operano nè la sostituzione nè la rappresentazione, l'ultimo criterio sostitutivo del chiamato all'eredità che il codice civile suggerisce, prima di disporre l'applicazione delle regole della successione intestata o legittima, è quello dell'accrescimento.
Si tratta del fenomeno per cui la quota originariamente destinata ad uno dei coeredi si espande in capo agli altri coeredi nel caso in cui il primo non voglia o non possa accettare l'eredità.
Presupposti per l'operatività dell' accrescimento sono pertanto:
a) l'istituzione di più eredi in uno stesso testamento;
b) l'istituzione di più eredi nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali (se peraltro più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo soltanto a favore degli istituiti nella quota medesima);
c) la mancanza di una volontà del testatore esplicitamente o implicitamente contraria all'operatività dell'accrescimento.
Si pensi, per esemplificare, il caso del defunto A che per testamento lascia ai tre figli (B, C e D) in parti uguali il proprio patrimonio di 300: se C, uno dei figli, non viene all'eredità (a seguito di rinuncia, premorienza, ecc.) e se nel testamento non è disposta una sostituzione o non vi sono i presupposti per la rappresentazione (quest'ultima si verificherebbe ad esempio se C avesse uno o più figli), la quota spettante a C si espanderebbe automaticamente in capo a B e D, che così verrebbero ad acquistare 150 ciascuno, in luogo degli originari 100.
La successione legittima. Per l'individuazione dei chiamati ulteriori rispetto al primo che non abbia voluto o potuto accettare l'eredità, il criterio residuale da tenere in considerazione è quello di utilizzare le regole dettate per la successione legittima o intestata (vale a dire le regole per individuare i successori del de cuius in mancanza di un testamento).
L'utilizzo dei criteri della successione legittima per individuare i chiamati ulteriori necessariamente ha un esito positivo: infatti, se un parente di grado più stretto non vuole o non può accettare l'eredità dimessa dal de cuius, la quota a lui spettante si trasmette, a seconda dei casi, ai soggetti chiamati congiuntamente con colui che non viene alla successione (determinando anche qui una specie di accrescimento) oppure ad altri congiunti del de cuius, di grado più lontano.
Ultima Modifica: 21/12/2005