Nel caso dell’atto di apporto di beni a un trust, qualificabile come effettuato a titolo oneroso, che sia impugnato con l’azione revocatoria ordinaria al fine di farlo dichiarare inefficace:
- il beneficiario del trust è litisconsorte necessario;
- lo stato soggettivo del terzo rilevante (e cioè la consapevolezza del pregiudizio per il creditore) è quello del beneficiario e non quello del trustee.
È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 13388/2018.
Ultima Modifica: 29/05/2019