Il trust istituito per il buon esito di un concordato preventivo e finalizzato a mettere a disposizione dei creditori beni immobili appartenenti a terzi rispetto all’impresa sottoposta a procedura concorsuale, non esercita attività commerciale e i redditi conseguiti dal trust vanno considerati quindi quali redditi di un ente non commerciale, da tassare in capo al trust.
Tra questi redditi sono compresi quelli derivanti dalla vendita di beni immobili, da qualificare come «redditi diversi» se ne ricorrano i presupposti.
È quanto ritiene l’agenzia delle Entrate nella risoluzione 4/E del 4 gennaio 2008. (…segue)
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Ultima Modifica: 05/01/2008