All’atto di dotazione di un trust si applica l’imposta di donazione; inoltre, se il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario l’aliquota applicabile è quella dell’8 per cento, in quanto non ricorre uno dei casi in cui si applica l’aliquota del 4 per cento (la quale presuppone un rapporto patrimoniale tra coniugi o parenti in linea retta) o l’aliquota del 6 per cento (che presuppone un rapporto patrimoniale tra fratelli e sorelle).
E’ quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 4482 del 7 marzo 2016.
Se ci si fermasse a questi principi, non ci sarebbero novità, in quanto si tratta di conclusioni cui la Cassazione era già giunta nel recente passato.
Il dato di grande interesse di questa sentenza è invece la considerazione incidentale che la Cassazione compie sul tema della tassazione degli atti di dotazione del trust con l’imposta di donazione. Afferma infatti la Cassazione che «sopravvive ovviamente lo spazio per sostenere che l'istituzione di vincoli per cui è prevista una specifica disciplina o mirati a effetti espressamente approvati dal legislatore (quale la definizione dei rapporti delle imprese in crisi) non ricadano nell'ambito impositivo di questa norma; ma simile ipotesi non si attaglia (né è stata invocata) nel caso di specie». (... segue)
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Ultima Modifica: 24/05/2016