Rilevante interesse assume la sentenza della Suprema Corte n. 975/2018, che consolida vigorosamente la svolta impressa dalla sentenza n. 21614/2016, ove si era affermato che la dotazione di un trust non è da intendere quale manifestazione di capacità contributiva, a differenza di tutta la precedente giurisprudenza, ove invece l’atto di dotazione del trust era stato individuato come un presupposto d’imponibilità per l’applicazione dell’imposta di donazione.
La mera istituzione di un vincolo non esprime alcuna capacità contributiva, poiché questa invero si manifesta nelle attività che verranno poste in essere in attuazione del vincolo, le quali, volta a volta, potranno essere o a titolo oneroso o a titolo gratuito e, come tali, caso per caso, tassate. (... segue)
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Ultima Modifica: 07/09/2018