La crisi economica sospinge la richiesta di trust di protezione del patrimonio personale rispetto all’eventualità che i creditori possano rivolgere le loro pretese sui beni del debitore: non solo i beni professionali o aziendali, ma anche quelli di stretto utilizzo personale (come la casa di abitazione o la casa di vacanza), nonché i risparmi.
Va subito precisato che può essere discutibile la “tenuta” di un trust specificamente finalizzato a esigenze protettive del patrimonio (il cosiddetto asset protection trust).
È probabile infatti che esso venga contestato in quanto nel nostro ordinamento campeggia un principio generale, espresso nell’articolo 2740 del Codice civile, secondo cui il debitore risponde dei propri debiti con l'intero suo patrimonio, presente e futuro (anche se, in effetti, potrebbe replicarsi che il trust è un lecito vincolo di destinazione previsto dalla legge e, come tale, idoneo a preservare i beni vincolati).
Se però un trust viene istituito per finalità che l’ordinamento riconosce di per sé meritevoli di tutela, indubbiamente si possono trarre, in via indiretta, ragioni di protezione patrimoniale dall’effetto segregativo che deriva dall’istituzione del trust. (... segue)
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Ultima Modifica: 13/07/2018