Anche le attività coperte da un trust possono beneficiare dello scudo fiscale.
Possono essere sanate mediante rimpatrio o regolarizzazione anche l’esportazione o la detenzione all’estero di capitali e attività, perpetrate mediante l’utilizzo di trust, in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni del cosiddetto monitoraggio fiscale (e cioè le norme del Dl 167/90, convertito in legge 227/90) e pure in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera. (…segue)
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Ultima Modifica: 19/10/2009