È sempre più debole la tesi della tassazione identica di ogni tipologia di trust, cioè a prescindere dal programma stabilito dal disponente nell’atto istitutivo, e quindi dalla sua causa «variabile» (liberale, solutoria, di garanzia, ecc.), la quale non può non influenzarne la tassazione e che quindi va volta per volta identificata e correttamente sottoposta all’imposta sulle successioni e donazioni secondo la sua intrinseca natura.
Nel trust liquidatorio, in particolare, manca totalmente il profilo di incremento patrimoniale che costituisce l’indefettibile presupposto del tributo sulle donazioni: il «trustee», quale mero attuatore del programma del «settlor» e mero gestore del patrimonio affidatogli, non manifesta, in seguito all’istituzione del trust, alcuna maggiore capacità economica né la manifestano i creditori, i quali non sopportano una qualificazione in termini di beneficiari di una liberalità. (... segue)
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Ultima Modifica: 11/05/2017