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TRUST - Trust misto - Tassazione


Nel trust misto, il reddito accantonato è tassato direttamente in capo al trust,mentre il reddito attribuito ai beneficiari concorre alla formazione dell’imponibile di questi ultimi.

È quanto ha precisato l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 81/E di del 7 marzo 2008.

Qualora sia di sposta l’istituzione di un trust allo scopo di assistere economicamente colui che ha istituito il trust e pure di assistere, dopo la sua morte, i suoi discendenti fino al compimento del loro 30esimo anno di età, utilizzando il 25% dei proventi dei beni in trust (in quanto il restante 75% è invece destinato a essere "capitalizzato" nel fondoin trust, secondo quanto prescritto nell’atto istitutivo), il reddito accantonato va tassato direttamente in capo al trust mentre il reddito spettante al beneficiario-disponente va tassato direttamente in capo a quest’ultimo per trasparenza. (…segue)

 

 

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Ultima Modifica: 08/03/2008

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