L’atto costitutivo di un fondo patrimoniale è contraddistinto da una causa gratuita dal momento che, a fronte dell’assoggettamento di taluni beni al vincolo del fondo patrimoniale, non si ottiene alcuna «contropartita»; né è rilevante «la finalità di adempimento dei doveri verso la famiglia ed i figli, ai sensi degli articoli 143 e 147» del Codice civile, poiché lo strumento è «liberamente scelto dai disponenti».
Analogamente, l’istituzione di un «trust per esigenze familiari», anche se effettuata da entrambi i coniugi, «non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione a favore dei disponenti».
Ne consegue che, ove ricorrano le condizioni per l’esperimento dell’azione revocatoria (di cui all'articolo 2901 del Codice civile), l’istituzione del fondo patrimoniale e del trust possono essere dichiarate inefficaci: lo ha deciso la Cassazione nella sentenza 19376 del 3 agosto 2017. (... segue)
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Ultima Modifica: 30/07/2018