È nullo il trasferimento immobiliare effettuato dal debitore a favore del creditore con l’impegno del creditore di retrocedere l’immobile al debitore nel caso in cui questi paghi il suo debito: si tratta, infatti, di uno schema che, seppur non identico al patto commissorio, che è espressamente vietato dalla legge, produce, in sostanza, lo stesso effetto.
Lo ha deciso la Cassazione con l’ordinanza 4514del 26 febbraio 2018. (... segue)
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Ultima Modifica: 14/03/2018