Piu` celerita` e piu` sicurezza nel realizzo delle garanzie a favore di banche, assicurazioni e istituzioni finanziarie in genere, con tutto cio` che dovrebbe conseguirne in termini di facilitazione nella concessione di credito. Cio` avviene grazie alla nuova disciplina della costituzione e dell’ escussione del pegno di denaro e di attivita` finanziarie, e alla non applicabilita` dell’ articolo 2740 del Codice civile (recante il divieto del cosiddetto patto commissorio, e cioe` il patto con il quale il creditore puo` divenire proprietario del bene offerto in garanzia dal debitore, in caso di inadempimento di quest’ultimo). (...segue)
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Ultima Modifica: 17/07/2004