Non ricorre il reato di falso nella condotta del notaio che, dopo la sottoscrizione dei contraenti, apporta all’atto pubblico alcune irrilevanti correzioni che non mutano il contenuto dell’atto stesso ma che rimediano a errori occorsi nella redazione dell’atto "corretto": è quanto la Cassazione ha sancito nella sentenza n. 23327 depositata il 19 maggio 2004. (...segue)
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Ultima Modifica: 07/06/2004