Il vincolo di destinazione previsto all’articolo 2645-ter del Codice civile non può essere autonomamente istituito da un soggetto, su beni esistenti nel suo patrimonio, senza collegarsi ad altro negozio dotato di autonoma causa.
In altri termini, sarebbe inammissibile il «negozio destinatorio puro» (perché contrario alla responsabilità patrimoniale del debitore di cui all’articolo 2740 del Codice civile) mentre ammissibile sarebbe il vincolo di destinazione a una sistemazione patrimoniale che sia giustificata da autonome ragioni.
È quanto ritenuto dal Tribunale di Reggio nell’Emilia, in una ordinanza del 12 maggio 2014, con una decisione che però solleva qualche perplessità. (... segue)
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Ultima Modifica: 31/05/2014