Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli articoli 167 e seguenti del Codice civile, è stato istituito dal legislatore della riforma del diritto di famiglia (legge 151/1975) per permettere ai coniugi (o a terzi, nell’interesse dei coniugi: si pensi ai loro genitori) di destinare determinati beni di proprietà di taluno di essi, e i loro frutti, a «far fronte ai bisogni della famiglia» formata dai coniugie dai loro figli.
Si pensi alla sottoposizione al fondo patrimoniale di una casa, per essere destinata ad abitazione dei coniugi e della loro famiglia; oppure di un immobile a destinazione commerciale, per utilizzarne il reddito per finanziare le spese familiari (ciò che si potrebbe ripetere per i dividendi di un pacchetto azionario o per gli interessi di un pacchetto obbligazionario). (... segue)
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Ultima Modifica: 30/04/2014