I trust dei quali si ha notizia (non esiste per essi alcuna forma di registrazione) possono essere divisi in due grandi categorie: quelli di interesse familiare e quelli di interesse imprenditoriale o finanziario, con una netta prevalenza numerica dei primi.
Tra i primi vanno compresi quelli destinati ad assistere soggetti deboli e quelli che preordinano una successione ereditaria, forse i più frequenti.
Tra i secondi, la tipologia sembra più varia: garanzia di un prestito obbligazionario, investimenti compiuti da più soggetti, patti di sindacato e così via (si veda la scheda).
Al confine fra le due categorie sono i trust per assicurare l'integrità del controllo di un gruppo societario nonostante le vicende che possano toccare i singoli.
Il valore. Contrariamente a quanto spesso si sente dire, il valore dei trust è spesso modesto; il trust in favore di un soggetto handicappato sul quale si è favorevolmente pronunciato il Tribunale di Pisa riguardava una casetta rurale; uno di quelli oggetto di parere dell'agenzia delle Entrate aveva per oggetto piccole somme che un nonno destinava al proprio nipote più giovane. E simili.
A livelli più elevati, ma non eccessivi, sono alcuni trust di natura commerciale: quello di patto di sindacato (sul quale si è pronunciato favorevolmente il Tribunale di Bologna nel giugno scorso) riguardava una Srl con capitale sociale di 480mila euro. Il trust disposto dal giudice fallimentare di Roma per la cessione a trustee dei crediti fiscali di un fallimento ha un valore di 500mila euro.
Alcuni trust sono, invece, di notevole importanza economica, come quello fiorentino che ha vincolato l'intero patrimonio di una antichissima famiglia o l'altro, marchigiano, che mira a tenere unito gran parte del patrimonio di un imprenditore per almeno due generazioni.
La funzione di trustee è svolta usualmente da professionisti o familiari di fiducia, qualche volta (specialmente se il trust è destinato a durare) da strutture specializzate: società fiduciarie, le prime "trust companies" italiane o quelle straniere.
La revoca del <<TRUSTEE>>. Chi vincola propri beni in un trust, sia di famiglia sia di natura imprenditoriale o finanziaria, può mantenere legittime forme di controllo sull'operato del trustee e revocarlo, nominandone un altro, qualora non sia soddisfatto del suo operato.
Nei trust di durata lunga, questo potere è spesso attribuito ad altre persone, denominate <<GUARDIANI>>.
COSA E' STATO FATTO - Le applicazioni dei trust interni fatte finora.
NOTAI - Risultano atti istitutivi di trust con l'intervento di notai delle seguenti sedi: Aosta, Arezzo, Bologna, Empoli, Firenze, Genova, Genzano, Grosseto, Milano, Napoli, Ozzano dell'Emilia, Parma, Roma, Sant'Angelo Lodigiano, Torino, Trento, Treviso.
BENI - La maggioranza degli atti istitutivi di trust riguarda beni immobili; seguono somme di danaro, crediti (ceduti al trustee) e partecipazioni societarie.
VALORE - Si desume una prevalenza di trust in cui i beni vincolati si aggirano intorno agli 1-2 milioni di euro, mentre esistono trust di valore certamente inferiore e altri (specie con finalità finanziaria) certamente superiore.
FINALITA' RILEVATE - Sono le seguenti:
1) Suddividere reddito e patrimonio fra i discendenti;
2) mantenere un patrimonio familiare unito nel tempo;
3) proteggere figli minori in occasione di un divorzio;
4) garantire creditori;
5) gestire patti di sindacato;
6) investire congiuntamente in una società;
7) sostenere figlie che si sposano;
8) assistere soggetti handicappati;
9) controllare un gruppo industriale;
10) rendere possibile la vendita di cespiti gravati da pesi;
11) incassare crediti e ripartire il ricavato;
12) adempiere obbligazioni morali;
13) scopi benefici.
Ultima Modifica: 14/03/2006