Trust e negozio fiduciario

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Trust e negozio fiduciario

Il trust si differenzia profondamente dal negozio fiduciario.

Tra le varie differenze una delle più rilevanti concerne le conseguenze della violazione dell’obbligo di non compiere atti dispositivi dei beni oggetto di trust.

La violazione del pactum fiduciae comporta il solo obbligo del fiduciario di risarcire i danni provocati al fiduciante, il quale, però, non può recuperare il bene nei confronti dei terzi.

Qualora invece il trustee, in violazione degli obblighi nascenti dal trust, abbia confuso i beni in trust con i propri o li abbia alienati a terzi, si ritiene possibile esercitare rimedi diretti a recuperare i beni.

 

Ultima Modifica: 08/12/2007