Trust e patrimonio separato

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Trust e patrimonio separato

Una delle regole fondamentali del nostro sistema giuridico è quella, codificata nell'articolo 2740 del Codice civile, per effetto della quale ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni con tutti i propri beni presenti e futuri; in altri termini, a garanzia dei creditori e della loro parità di trattamento, il patrimonio di ciascuna persona (sia quello attualmente posseduto, sia quello che verrà in futuro acquisito) è per intero "dedicato" a far fronte alle obbligazioni che gravino su quello stesso soggetto.

I "compartimenti stagni". Non è quindi possibile, salvo esplicite disposizioni di legge, isolare, nell'ambito di un dato patrimonio, dei sottoinsiemi, dei "compartimenti stagni" destinati a certi scopi e che siano "impermeabili" rispetto al restante patrimonio di quello stesso soggetto: la "separazione" patrimoniale più frequente e conosciuta è quella che si crea ad esempio costituendo una società di capitali e cioè destinando determinati beni (il denaro innanzitutto) a comporre il patrimonio della società e quindi "sottraendo" quei beni dal patrimonio "generale" di quel soggetto, con la conseguenza che i creditori della società non possono avere soddisfazione sul suo patrimonio personale e che, viceversa, i creditori "personali" non possono aggredire i beni della società (anche se, per il vero, possono comunque pignorare le partecipazioni che il loro debitore abbia in questa società).

Il fondo patrimoniale. Altra forma assai conosciuta e praticata di patrimonio "destinato" è quella che consegue alla stipula di un atto istitutivo di un "fondo patrimoniale": si tratta di una specie di "membrana" che isola determinati beni (destinati a far fronte ai bisogni di una data famiglia) i quali, pur rimanendo di titolarità di coloro cui appartengono, sono però per legge "sottratti" all'azione esecutiva dei creditori per i debiti che uno dei coniugi contragga in ragione della sua attività imprenditoriale o professionale.

Un'altra regola fondamentale del nostro ordinamento è poi quella in base alla quale non ci si può spogliare gratuitamente (con donazioni o disposizioni testamentarie) del proprio patrimonio qualora queste attribuzioni gratuite violino il diritto di determinati soggetti (essenzialmente il coniuge e i discendenti del donante o testatore) a conseguire per successione ereditaria una rilevante parte del patrimonio del familiare defunto.

Queste tradizionali regole di tutela (dei creditori, da un lato; degli stretti familiari, dall'altro) sono da tempo in forte discussione: da un lato i bisogni si evolvono, dall'altro lato la globalizzazione dei rapporti mette in "concorrenza" i vari sistemi giuridici con il rischio di svantaggi competitivi per quelli che non si adeguano prontamente a detti bisogni.

L'ascesa del trust. E quanto il nostro ordinamento necessiti di una regolamentazione sui patrimoni destinati lo testimonia il fervore che si manifesta intorno all'istituto del trust, al fine di realizzare anche in Italia, dove non ha ancor oggi una disciplina specifica, proprio quella separazione di patrimoni che è utile per mille fini: per esigenze imprenditoriali, per questioni professionali, per la tutela di soggetti deboli, per operazioni finanziarie, eccetera.

Questo fervore si è da tempo tradotto anche "in pratica" poiché prima timidamente e oggi invece con una certa frequenza, si stipulano atti di trust per ragioni connesse all'attività d'impresa o per soddisfare problematiche familiari o bisogni di soggetti che necessitano di protezione.

Ora, proprio l'esempio del trust dimostra che esistono ordinamenti (come quelli anglosassoni) i quali nemmeno hanno necessità di adeguarsi ai nuovi bisogni che emergono dalla vita reale di tutti i giorni, poiché da secoli essi possiedono istituti adatti per fronteggiare queste esigenze.

Che il nostro legislatore disciplini la materia dei patrimoni separati, o in generale introducendo l'istituto del trust (poiché finalmente non si debbano più fare - come oggi accade - atti disciplinati da legislazioni straniere) oppure mirando esigenze "specifiche" (quali quelle dei soggetti "deboli") è perciò ormai un'imprescindibile esigenza.

Ultima Modifica: 14/03/2006