Il trust in Italia sta prendendo rapidamente piede da quando il nostro Stato ha ratificato la Convenzione dell’Aja. L’Italia è stato il primo paese di tradizione giuridica romanistica a firmare e ratificare nel proprio ordinamento la Convenzione dell’Aja sul mutuo riconoscimento e sulla legge regolatrice del trust. In Italia si parla di “trust interno”. Si intendono per trust interni tutti quei negozi, appartenenti al genus “trust”, i quali non potrebbero venire validamente in essere in forza della legge designata dalle ordinarie regole di diritto internazionale privato, ma che tale validità ottengono perché il disponente sottopone il negozio istitutivo a una diversa legge, da lui scelta.
Per quanto riguarda la scelta della legge regolatrice del trust in Italia, l’articolo 6 della Convenzione dell’Aja non pone alcun limite, né soggettivo né oggettivo, al potere di scelta riconosciuto al disponente. Tale scelta è quindi validamente compiuta anche qualora l’ordinamento scelto dal disponente sia privo di alcuna connessione obiettiva con il trust. L’Italia, in questo modo, come del resto tutti gli altri Stati ratificanti, si è resa permeabile alle norme sostanziali di un numero imprecisato e imprevedibile di ordinamenti stranieri. Qualora la legge straniera dovesse produrre effetti contrastanti con norme interne inderogabili, si applicherà comunque la legge italiana.
L’introduzione di norme sostanziali sui trust in Italia avviene dunque per mezzo non di una innovazione legislativa ma del consenso all’applicazione di una legge straniera, di una qualunque legge straniera. La costituzione di un trust in Italia deve comunque rispettare alcuni limiti: la normativa in tema di ordine pubblico, le cosiddette norme di applicazione necessaria sia del foro che di uno Stato terzo, le materie regolate dall’articolo 15 della Convenzione dell’Aja.
In conclusione, i trust interni, ovvero i trust in Italia, sorgono in conseguenza della scelta da parte del disponente di una legge regolatrice idonea. Questa scelta di legge è legittima in forza dell’articolo 6 della Convenzione dell’Aja sul mutuo riconoscimento e sulla legge regolatrice del trust. In Italia, i trust interni debbono quindi, di regola, essere riconosciuti in forza dell’articolo 11.
Qualora essi, come qualunque altro trust, producano effetti contrastanti con norme inderogabili del foro, l’applicazione della legge straniera cederà il passo a quella della legge interna. Inoltre, l’articolo 13 della Convenzione dell’Aja permette di non applicare affatto la legge straniera (e quindi nega il riconoscimento del trust) qualora il trust interno produca effetti che, non colpiti dall’articolo 15, ripugnino e rendano inesigibile l’obbligo di riconoscimento.
Ultima Modifica: 10/09/2009