Esiste una giurisprudenza ormai copiosa circa l’utilizzo del trust allo scopo di agevolare il buon esito di procedure concorsuali e quindi si può a buon titolo affermare che è questo uno dei casi in cui il trust ha avuto uno dei suoi maggiori successi applicativi.
L’ipotesi più frequente è quella che si verifica quando il trust è usato per favorire l’approvazione di un concordato e cioè per dar modo ai creditori e al giudice di convincersi che la proposta concordataria è seria e che essa, una volta approvata, non presenta il rischio di inefficienze o di difficoltà attuative.
Si pensi dunque al caso che persone di stretta inerenza all’ imprenditore (ad esempio i suoi familiari) sottoposto a procedura concorsuale intendano mettere a disposizione della procedura determinati loro beni (ad esempio: immobili o denaro) al fine di permettere il conseguimento del risultato di pagare i creditori in misura maggiore rispetto a quella che si avrebbe se il pagamento dei creditori avvenisse con il solo realizzo del patrimonio dell’ imprenditore che, caso per caso, può essere totalmente insufficiente o addirittura inesistente.
Per mettere dunque "in sicurezza" questi beni finalizzati al successo della procedura si può ricorrere al trust, intestando questi beni al trustee e con ciò realizzando sia l’obiettivo di sottrarli alla disponibilità degli attuali proprietari (che potrebbero anche distrarli rispetto alla promessa destinazione al successo del concordato) sia l’obiettivo di evitare che i creditori dei proprietari di detti beni possano, nel mentre dello svolgimento della procedura, sottoporre questi beni a procedimenti esecutivi incompatibili con la loro destinazione al concordato.
L’intestazione dei beni in questione al trustee serve anche a permetterne un loro migliore realizzo in quanto la loro intestazione in capo a un soggetto indipendente consente di non doverli forzosamente svendere nel breve periodo ma di poter attendere il momento di mercato più propizio.
Ultima Modifica: 13/12/2010