Il trust di protezione del patrimonio personale
Nell’epoca di acuta crisi economica che da molti mesi stiamo vivendo, si moltiplicano le responsabilità e i rischi imprenditoriali e professionali, cosicchè spesso la richiesta di istituire un trust è connessa allo scopo di realizzare la protezione del patrimonio personale rispetto all’eventualità che i creditori possano rivolgere le loro pretese sui beni del debitore: non solo i beni "professionali" o aziendali, ma anche quelli di stretto utilizzo personale (come la casa di abitazione o la casa di vacanza) nonché i risparmi che rappresentano l’avanzo del reddito percepito dopo il sostenimento dei costi della vita personale e familiare.
Va subito precisato che può essere discutibile la "tenuta" di un trust specificamente finalizzato ad esigenze protettive del patrimonio (il cosiddetto asset protection trust): è probabile infatti che esso venga contestato sotto il profilo che, nel nostro ordinamento, campeggia un principio generale, espresso nell’ articolo 2740 del codice civile, secondo cui il debitore risponde dei propri debiti con l’intero suo patrimonio, presente e futuro (anche se, in effetti, potrebbe replicarsi che il trust è un lecito vincolo di destinazione previsto dalla legge e, come tale, idoneo a preservare i beni vincolati).
Se però un trust sia istituito per finalità che l’ordinamento riconosce di per sé meritevoli di tutela, indubbiamente si possono trarre, in via indiretta, ragioni di protezione patrimoniale dall’ effetto segregativo che deriva dall’ istituzione del trust.
In altre parole, se, ad esempio, una coppia non coniugata intendesse replicare, mediante un trust, il medesimo assetto di interessi che deriva, per le coppie coniugate, dall’istituzione del fondo patrimoniale, e cioè la destinazione di determinati beni ai «bisogni della famiglia» (articolo 167 del codice civile), si avrebbe, nel patrimonio di colui che sia nominato trustee dei beni che gli appartengono (è questo il caso tipico in cui si utilizza il trust "autodichiarato"), un effetto segregativo probabilmente idoneo ad impedire che i creditori per ragioni professionali possano aggredire i beni del trust.
Ancora, il trust istituito dal genitore anziano per garantire ai figli ancora in tenera età (perché in ipotesi figli di un recente matrimonio) di continuare ad abitare nella casa paterna e di percepire i redditi dei beni di famiglia, per destinarli alle loro spese di mantenimento, istruzione e svago, dovrebbe riuscire ad evitare che, in caso di disavventure economiche del disponente, i suoi creditori possano soddisfarsi sui beni del trust; così come dovrebbe evitare che malaugurate iniziative imprenditoriali o professionali dei figli stessi, una volta divenuti maggiorenni, possano avere ripercussione sui beni destinati al trust.
Beninteso, l’istituzione del trust non può però in alcun modo servire a evitare l’azione revocatoria (articolo 2901 del codice civile) e cioè l’azione che il creditore può promuovere per far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando il debitore abbia compiuto gli atti in questione conoscendo il pregiudizio che con ciò avrebbe arrecato alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
Ultima Modifica: 13/12/2010