La proprietà dei beni in trust
Chi si avvicina al trust per la prima volta, al fine di verificare se l’istituzione di un trust possa risolvere un determinato problema, familiare o imprenditoriale, rimane spesso sconcertato dal fatto che, per il disponente, l’istituzione del trust significa dismettere la proprietà stessa dei beni del trust perché essa deve necessariamente passare al trustee in quanto, altrimenti, non si determina l’effetto segregativo, sopra descritto, che è uno degli effetti principali che si perseguono mediante l’istituzione del trust.
Questa perplessità del disponente, che è umanamente assai comprensibile, deriva dal fatto che nel nostro ordinamento, a differenza di quanto accade nel mondo anglossassone (dove i rimedi sono invece rapidi e severissimi), l’intervento del giudice in caso di frode (ad esempio, l’effettuazione da parte del trustee di una vendita non consentita) non solo è oltremodo lento ma spesso permette solamente di ottenere il risarcimento del danno e non un ripristino "in natura".
Anche per questo la scelta di un trustee professionale è premiante, perché non solo conferisce “verità” al trust ma ne rende sicura la gestione.
Ultima Modifica: 13/12/2010