Una delle più rilevanti conseguenze della entrata in vigore della legislazione in materia di “unione civile” e di “convivenza di fatto” è senz’altro l’influenza che questa normativa dispiega nella materia degli interessi ereditari dei componenti di queste nuove forme di vita in comune.
Anteriormente alla nuova normativa, infatti, solo dal fatto di aver contratto matrimonio originavano diritti successori in capo al membro superstite della coppia: nessun diritto successorio (tranne il diritto di subentro nel contratto di locazione stipulato dal defunto) scaturiva, in capo al componente superstite di una coppia di conviventi non sposati, con riguardo al patrimonio lasciato dal componente defunto della coppia.
Con la nuova legge “Cirinnà”, invece, lo scenario muta radicalmente: se il superstite di una coppia di conviventi di fatto continua, come prima, a non maturare alcun diritto nella successione del convivente defunto, invece il partecipe di una unione civile acquisisce la stessa posizione che nel matrimonio compete al coniuge superstite. (... segue)
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Ultima Modifica: 06/10/2017