Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dalle unità immobiliari la cui proprietà è ripartita, pro quota millesimale, tra tutte le unità che compongono un dato edificio condominiale (si pensi all'alloggio del portiere o ai locali di portineria) non concorre a formare il reddito del contribuente se non è superiore a 25,82 euro (50mila lire). L'esclusione non si applica per le unità immobiliari concesse in locazione e per i negozi.
Ultima Modifica: 01/07/2006