La fase del pionierismo è ormai alle spalle e oggi si può, a buon titolo, sostenere che il trust fa stabilmente parte dello strumentario quotidiano di un buon numero di professionisti italiani.
Perché questo utilizzo sempre più diffuso del trust? Ci sono indubbiamente alcuni casi “patologici”: ad esempio, c’è ancora chi abbocca all’amo di qualche improvvisato consulente, magari trovato in internet o proveniente da Paesi che legittimano l’occultamento dei patrimoni e la creazione di strutture giuridiche artificiose, credendo che il trust sia un sofisticato escamotage per dribblare le regole ereditarie o per sfuggire ai creditori, il fisco in primis.
Lasciando però da parte i casi di banditismo, alla domanda si può rispondere dicendo anzitutto cos’è il trust: il trust è la situazione giuridica che si verifica in ogni caso in cui un soggetto (indicato come “disponente”, traduzione del termine inglese “settlor”) trasferisce la proprietà di determinati suoi beni a un altro soggetto (detto “trustee”: questo termine non si traduce) affinchè questi raggiunga un certo scopo, indicato dal disponente, mediante lo svolgimento di un’attività, giuridica o materiale, inerente i beni affidatigli.
Ad esempio: il genitore anziano di un figlio disabile può affidare un determinato patrimonio al trustee affinchè il reddito di questi beni sia destinato al pagamento delle spese di assistenza, cura, svago e istruzione del figlio.
I casi concreti della vita sono comunque innumerevoli e quindi il trust può essere utile appunto ogni qualvolta un certo scopo, che un dato soggetto voglia perseguire con riguardo a determinati beni (immobili, partecipazioni, denaro, strumenti finanziari), sia raggiungibile solo (o sia meglio raggiungibile mediante) l’affidamento di questi beni a un soggetto diverso (il trustee, appunto) da colui che matura il desiderio di realizzare quello scopo.
Per questo motivo, il trust è utile non solo per risolvere problemi personali o familiari, in quanto anche le esigenze degli imprenditori possono trovare soluzione con il trust: ad esempio, anzitutto, per cercare di organizzare un efficiente passaggio generazionale dell’azienda e, più in generale, del patrimonio dell’imprenditore; inoltre, per impedire che l’azienda di famiglia finisca sotto il controllo di un figlio che, purtroppo, abbia avuto vicende di vita (un matrimonio “sbagliato”, l’abuso di sostanze tossiche o, più semplicemente, la propensione a dilapidare e a vivere spensieratamente); ancora, per agevolare l’imprenditore nell’esplicazione della concreta sua attività, come può essere per i trust deputati a gestire patti di sindacato, quelli istituiti a garanzia di pagamenti o di cauzioni oppure finalizzati a supportare il buon esito di procedure concorsuali, eccetera.
Prima di scendere nei dettagli occorre però sottolineare, con vigore, un paio di fondamentali considerazioni.
Anzitutto, se è vero che il trust è di ormai ampia utilizzazione, è pur anche vero che si tratta comunque di una questione assai complicata: e quindi la regola secondo cui qualsiasi questione professionale non può essere affrontata con superficialità o dilettantismo vale, a maggior ragione, quando si tratta di istituire un trust e di predisporne la regolamentazione.
L’altra essenziale avvertenza è che, come già detto, il trust è fortemente caratterizzato dal fatto che il trustee diventa effettivo proprietario dei beni affidatigli dal disponente e dal fatto che è il trustee a dover attuare il programma che il disponente gli ha indicato.
Da ciò deriva che potrebbe anche non aversi un trust qualora siano stabilite regole che permettano al disponente di smontare la struttura a suo piacimento oppure qualora egli conservi sui beni del trust un insieme di poteri tali da ridurre il trustee al ruolo di mero esecutore materiale o di prestanome; anche la qualità del trustee non è irrilevante perché, se in alcuni casi è “normale” che il trustee sia uno stretto familiare del disponente o dei beneficiari, in molti casi la “tenuta” del trust è fortemente correlata alla indipendenza del trustee rispetto agli altri soggetti del trust e dal fatto che il trustee abbia caratteristiche di soggetto professionale, dotato di autonomia di giudizio.
In altri termini, dalla non indipendenza del trustee o dalla invasività del disponente potrebbe derivarsi che è stato istituito non un trust ma un “semplice” rapporto di mandato: con la conseguenza che i beni del trust, seppur intestati al trustee, ancora in effetti appartengono al disponente e con la conseguenza quindi che i creditori del disponente possono aggredire i beni del trust per soddisfare le loro ragioni, ciò che invece non accade se il trust è “vero” e se i beni in questione sono effettivamente e indiscutibilmente di proprietà del trustee.
Ultima Modifica: 11/12/2010