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Eredità e successioni

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L'accrescimento

Se nella ricerca di un “chiamato ulteriore” non operano nè il meccanismo della sostituzione nè il meccanismo della rappresentazione, l'ultimo criterio per l’individuazione del chiamato all'eredità che il codice civile suggerisce, prima di disporre l'applicazione delle regole della successione intestata o legittima, è quello dell'accrescimento.

Si tratta dell’operazione per cui la quota originariamente destinata a uno dei coeredi si “espande” in capo agli altri coeredi nel caso in cui il primo non voglia o non possa accettare l'eredità.

Presupposti per l'operatività dell'accrescimento sono pertanto:

a) l'istituzione di più eredi in uno stesso testamento;

b) l'istituzione di più eredi nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali (se peraltro più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo soltanto a favore degli istituiti nella quota medesima);

c) la mancanza di una volontà del testatore esplicitamente o implicitamente contraria all'operatività dell'accrescimento.

Si pensi, per esemplificare, il caso del defunto Antonio che per testamento lascia ai tre figli (Bruno, Cesare e Dario) in parti uguali il proprio patrimonio di 300: se Cesare, uno dei figli, non viene all'eredità (a seguito di rinuncia, premorienza, eccetera) e se nel testamento non è disposta una sostituzione o non vi sono i presupposti per la rappresentazione (quest'ultima, come visto, si verificherebbe se Cesare avesse ad esempio uno o più figli), la quota spettante a Cesare si espanderebbe automaticamente in capo a Bruno e a Dario, che così verrebbero ad acquistare il valore di 150 ciascuno, in luogo dell’originario valore 100 loro spettante.

L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali sia legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione.

L'acquisto di una quota ereditaria per accrescimento, a differenza degli acquisti per sostituzione o rappresentazione, ha luogo “di diritto”: in altri termini, mentre l'eredità devoluta per sostituzione o rappresentazione necessita di un'accettazione del “chiamato ulteriore” per essere da lui acquisita, la quota ereditaria ottenuta per accrescimento viene acquistata dal coerede automaticamente, per il solo fatto dell'accettazione della quota già originariamente destinatagli.

In altri termini, non sarebbe possibile, a chi abbia già acquistato la titolarità della propria quota, respingere l'accrescimento che la quota stessa “subisca” per effetto della mancata venuta all'eredità di uno dei chiamati: mentre è ben possibile che la quota ereditaria offerta ad un soggetto in virtù di una sostituzione disposta nel testamento o per effetto di rappresentazione, sia da questi rifiutata.

Per concludere, va ricordato anche qui che se il “primo chiamato” non vuole o non può accettare l'eredità, se il testatore non ha disposto una sostituzione nel testamento e se non ricorrono i presupposti per l'operatività della rappresentazione o dell'accrescimento, per individuare il possibile successore non resta che ricorrere ai criteri della successione legittima o intestata che vengono illustrati nella pagina a fianco.

Ultima Modifica: 20/03/2011