La proroga dei termini (dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022) inerenti ai comportamenti da tenere per non perdere l'agevolazione «prima casa» ottenuta in sede di rogito concerne anche i termini scaduti tra il 1° gennaio 2022 e il 28 febbraio 2022 e quindi ha diritto a rimborso il contribuente che abbia versato imposte, sanzioni e interessi ritenendo di essere incorso in una decadenza in tale periodo, nel quale il termine era scaduto e doveva ancora essere prorogato.
Questo il principale chiarimento contenuto nella circolare n. 8/E del 29 marzo 2022 inerente alla norma (il comma 6-quater dell'articolo 3 del Dl 228/2021, introdotto dalla legge di conversione 15/2022) la quale ha consentito al contribuente di beneficiare di un maggior periodo per compiere quelle attività cui la legge subordina il mantenimento dell’agevolazione «prima casa». (... segue)
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Ultima Modifica: 06/04/2022