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AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - Acquisto con atto giudiziario


Nell’ipotesi di acquisto della prima casa mediante un atto giudiziario (si pensi all’acquisto in un’asta giudiziaria), le dichiarazioni richieste dalla legge per ottenere il beneficio fiscale possono essere rese:

a) nel corso del procedimento giurisdizionale e incorporate nel provvedimento che ne è l’esito;

b) mediante la formazione di apposito documento anteriormente alla registrazione del provvedimento giurisdizionale, in modo che se ne possa tenere conto in sede di tassazione del provvedimento giurisdizionale.

Alle stesse conclusioni, sempre con riguardo ai trasferimenti effettuati in esito a un procedimento giurisdizionale, si giunge per la richiesta che il contribuente deve formulare al fine di avvalersi del cosiddetto «prezzo-valore», vale a dire la possibilità di considerare, come base imponibile per l’acquisto di un’abitazione, il suo valore catastale (determinato applicando alla rendita catastale i noti coefficienti di aggiornamento) e non il suo valore venale o il corrispettivo pagato per l’acquisto.

È quanto afferma l’agenzia delle Entrate nella risoluzione 38/E del 28 maggio 2021. (... segue)


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Ultima Modifica: 06/03/2023

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