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AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - Il beneficio spetta a chi ha una casa inidonea


Può acquistare la “prima casa” il contribuente che sia già proprietario di un’abitazione, acquistata con il medesimo beneficio fiscale, nel caso in cui vi sia una «oggettiva ed assoluta inidoneità dell’immobile “pre posseduto”… indipendente dalla volontà del contribuente».

Lo afferma l’agenzia delle Entrate nel “principio di diritto” 1/2022 del 17 marzo 2022 (con riguardo al caso di un edificio oggetto di sequestro penale e di un decreto di inagibilità) dal quale possono dunque derivarsi due principali considerazioni:

1 - l’evidente consolidazione della tesi per la quale, in caso di inidoneità “oggettiva” dell’abitazione preposseduta, il contribuente può avvalersi nuovamente dell’agevolazione, se acquista un’ulteriore abitazione; questa posizione era già stata sostenuta dalle Entrate nella risoluzione 107/E/17 (per il caso di un terremoto) e nella risposta a interpello 956-2920/2021 (incendio);

2 - le perdurante implicita chiusura dell’Agenzia sul tema della inidoneità “soggettiva” che, invece, ha avuto una pluralità di riconoscimenti in Cassazione (decisioni 21289/2014, 2278/2016, 27376/ 2017, 2565, 18098, 19989 e 20300 del 2018, 13118 e 18091 del 2019, 13531/2020, 5051 e 20981 del 2021) (... segue)


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Ultima Modifica: 20/03/2024