La normativa che agevola le operazioni compiute dalle società Reoco nell’ambito di una cartolarizzazione (imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa) non è estensibile all’acquisto di crediti deteriorati (Npl), derivanti da finanziamenti bancari, effettuato mediante una cartolarizzazione, quando il soggetto cedente non sia una banca o un intermediario finanziario autorizzato in base all’articolo 106 del Dlgs 385/1993 (il Tub, testo unico bancario).
Lo affermano le Entrate nella risposta a interpello 304 del 28 aprile 2021, osservando il caso di una cessione di crediti effettuata da una società veicolo di cartolarizzazione (una cosiddetta Reoco), la quale, a sua volta, aveva comprato i crediti deteriorati ceduti da banche e intermediari finanziari; operazione che, perciò, non è stata ritenuta dalle Entrate suscettibile di avvalersi della predetta agevolazione (recata dall’articolo 7.1 della legge 130/1999). (... segue)
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Ultima Modifica: 24/01/2023