Le aliquote applicabili
Una volta stabilite le aliquote, da applicare all'atto di trust, occorre determinare la base imponibile cui quelle aliquote vanno applicate.
A questo riguardo, va sottolineato che ci sono casi in cui si hanno notevoli vantaggi: ad esempio, gli immobili (a meno che si tratti di aree edificabili) sono tassati sulla base del loro valore catastale (al quale peraltro occorre applicare, oltre che l’imposta di donazione, anche le imposte ipotecaria e catastale, complessivamente dovute con l’aliquota del 3 per cento) mentre per le partecipazioni in qualsiasi tipo di società si utilizza il valore del patrimonio netto contabile della società cui esse si riferiscono.
Per aziende e partecipazioni è poi applicabile la regola (articolo 3, comma 4-ter, d. lgs. 346/1990) che esonera completamente da tassazione il loro passaggio tra marito e moglie e tra genitori e figli, se i beneficiari dell’attribuzione si rendono continuatori della posizione del disponente per almeno 5 anni (se poi si tratta di società di capitali, oggetto di attribuzione deve essere una partecipazione "di controllo").
Gli altri beni vanno considerati invece al loro valore corrente: questa ipotesi si ha quanto il trust concerne ad esempio denaro, quote di fondi comuni di investimento o altri strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni in società, polizze assicurative, gioielli, diamanti, lingotti d’oro.
Ultima Modifica: 19/12/2010