Come noto, i notai sono obbligati al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Essi vengono ricompresi nella categoria dei “professionisti”, tuttavia, insieme agli avvocati, si caratterizzano per avere un ambito di applicazione più ristretto rispetto agli appartenenti alla stessa categoria.
In particolare, i notai sono tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio quando (art. 3, comma 4, lettera c), D.Lgs. 231/2007):
a) in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare;
b) assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
- il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
Da quanto sopra, emerge che sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa tutti i negozi di natura non patrimoniale.
Al riguardo, la Regola Tecnica n. 1, enuclea un elenco, indicativo e non esaustivo, riferito all’attività notarile di prestazioni professionali escluse dal novero di quelle che fanno sorgere gli obblighi di adeguata verifica.
In questo senso, rilevano:
- gli atti notori;
- gli atti mortis causa;
- la pubblicazione di testamento;
- il passaggio nel fascicolo degli atti tra vivi del testamento pubblico;
- la costituzione di fondo patrimoniale senza trasferimento di beni;
- le convenzioni matrimoniali, in quanto atti meramente programmatici;
- le rinunce meramente abdicative;
- il verbale di apertura di una cassetta di sicurezza;
- gli inventari in generale;
- la levata del protesto (in quanto atto di accertamento che non implica alcuna movimentazione di denaro), restando invece soggetto agli obblighi antiriciclaggio il servizio di “cassa cambiali”, salvo la possibilità di ricevere pagamenti superiori alle soglie limite di utilizzo del denaro contante, come precisato nella nota MEF dell’8 aprile 2009, Prot. 28107
Ancora, viene precisato che le procure ed i mandati devono dare luogo al sorgere degli obblighi di adeguata verifica se:
- generali;
- contengono un’espressa autorizzazione a contrarre con sé stessi;
- irrevocabili o a termine;
- conferite per il compimento di un atto giuridico avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a euro 15.000 ovvero di valore non determinato o determinabile.
Occorre, comunque, precisare che il notaio è sempre tenuto all’accertamentodella concreta natura non patrimoniale dell’operazione e deve opportunamente adempiere gli obblighi antiriciclaggio secondo un approccio basato sul rischio. Ciò significa che, il notaio, nonostante l’operazione rientri nell’elenco di cui sopra, deve procedere ad effettuare l’adeguata verifica della clientela quando ciò risulti richiesto dall’applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio.