L'obbligo di adeguata verifica, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 231/2007, consiste nelle seguenti attività:
a. identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
b. identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
c. ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
d. svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
L'art. 16 del nuovo d.lgs. dispone che i suddetti obblighi di adeguata verifica sussistono a carico dei professionisti, nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi:
a. quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
b. quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate;
c. tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile ed è, in ogni caso, considerata operazione di valore non determinabile la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d. quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
e. quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
Ultima Modifica: 27/05/2009