La persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico.
Cliente-Persona fisica:
per quanto riguarda le persone fisiche, l’eventuale titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è compiuta una determinata operazione economica.
Occorre distinguere però due ipotesi:
- se il soggetto agisce in qualità di procuratore, e quindi spendendo il nome del rappresentato, questo non va qualificato come "titolare effettivo" ma come "cliente", secondo la definizione di cui alla lettera art. comma 2°, lett. e); la stessa considerazione vale per l’ipotesi di intervento in atto di società fiduciaria, che dichiaratamente agisce in nome proprio ma per conto del fiduciante-cliente, e questo è il motivo per il quale la società fiduciaria è tenuta a palesare il nominativo del fiduciante al notaio;
- se il soggetto agisce invece "per conto" di altro soggetto (titolare effettivo), senza spenderne il nome, siamo in presenza di ipotesi (del tutto marginali nell’attività notarile) - mandati senza rappresentanza, rapporti fiduciari tra privati, accordi di interposizione fittizia di persona – in genere regolamentati da accordi privati non palesati al notaio; in questi casi è il soggetto che interviene in atto che ha l'obbligo ex art. 21 del d.lgs. 231/07 di dichiarare per iscritto al notaio chi sia il titolare effettivo ed il notaio valuterà le sue dichiarazioni.
Cliente-Società:
per le società la presenza del titolare effettivo sussiste nei casi in cui una persona fisica o più persone fisiche, in ultima istanza, possiedano o controllino la società stessa; intuitivamente, possono esservi dei casi in cui non sia individuabile un titolare effettivo. L’art. 2 dell’allegato tecnico definisce titolare effettivo chi ha il possesso o il controllo, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente (il 25% + 1) delle partecipazioni al capitale o dei diritti di voto, anche tramite azioni al portatore, o comunque, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica. Titolare effettivo può essere non solo una singola persona fisica ma anche più persone fisiche che però devono essere tra loro legate da rapporti e relazioni tali da essere idonee a realizzare il possesso o il controllo della società (patti parasociali, vincoli contrattuali contitolarità di partecipazione, etc.).
Cliente-"Fondazione ed entità assimilate":
l’art. 2 dell’allegato tecnico individua per queste fattispecie il titolare effettivo:
- se i soggetti beneficiari del patrimonio sono determinati, nella persona fisica (o le
persone fisiche) beneficiarie del 25% + 1 del patrimonio;
- se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, nell’insieme delle persone fisiche facenti parte della categoria di soggetti nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica. Infine, anche per queste entità giuridiche diverse dalle società, ulteriore criterio di individuazione del titolare effettivo è il controllo del patrimonio (individuato nel possesso del 25% o più del patrimonio dell’entità).