Rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina “antiriciclaggio”, ex art. 2 d.lgs. 231/2007, le seguenti attività:
a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d. la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
La nozione di riciclaggio espressa dal decreto è più generica di quella del codice penale e prevede, in particolare, anche l'ipotesi del cd. autoriciclaggio ossia il riciclaggio dei proventi di chi ha commesso o è concorso nel reato.
Come previsto nell'art. 2 del d.lgs. 231/2007, la conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, possono essere dedotte esclusivamente da circostanze di fatto obiettive.
Ultima Modifica: 27/05/2009