I professionisti, oltre ad essere soggetti all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, sono obbligati, altresì, a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, in forza dell'art. 51 del d. lgs., le infrazioni alle disposizioni che limitano l'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'articolo 49 del decreto stesso, entro trenta giorni da quando ne hanno avuto notizia.
Con disposizione analoga a quella già contenuta nella precedente normativa antiriciclaggio, è espressamente previsto che per le infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione (art. 51, 2° comma). Dunque, sembra che gli altri soggetti passivi della normativa non siano tenuti ad alcuna comunicazione, anche quando nello svolgimento della propria prestazione professionale rilevino irregolarità del tipo indicato, fermo restando l'obbligo di segnalazione dell'operazione stessa qualora sussistano elementi di sospetto. Peraltro, in un'ottica di semplificazione, è previsto che, qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento già segnalata come operazione sospetta all'UIF (o all'ordine professionale) ai sensi dell'articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione dell'infrazione al Ministero dell'economia e finanze.
Ultima Modifica: 27/05/2009